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Il Trust
DIFFUSIONE DEL TRUST INTERNO IN ITALIA
Il nostro paese è stato uno dei primi a sottoscrivere (a L’Aja nel 1985), e ratificare con legge (la n. 364 del 1989), la “Convezione sulla legge applicabile ai Trust ed al loro riconoscimento”. L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che ne è seguita ha confermato la piena legittimità dell’istituzione, da parte dei cittadini italiani, di c.d. Trust interni. Si tratta di Trust caratterizzati dal fatto che il disponente, i beneficiari, il Trustee ed i beni conferiti in Trust sono italiani, mentre la legge regolatrice è quella di uno dei numerosi Stati stranieri che disciplinano il Trust.
LA SOLUZIONE OFFERTA DAI TRUST INTERNI
La scelta di istituire un Trust si basa sulla constatazione che tale strumento giuridico sia spesso l’unico nel nostro ordinamento giuridico che consente in modo efficace e completo di realizzare i desideri e gli interessi meritevoli di tutela di un cittadino italiano. Condizione preliminare ed imprescindibile affinché il Trust svolga la sua funzione protettiva è che colui che istituisce un Trust:
- non abbia pregresse situazioni di debito patologiche;
- attui un effettivo affidamento al Trustee;
- persegua solo leciti interessi.
La ricerca di un legittimo risparmio fiscale, quando è possibile, costituisce solo una conseguenza e non l’obiettivo della istituzione di un Trust. Il Trust c.d. interno, a cui legittimante un cittadino italiano può ricorrere, è lo strumento giuridico che meno si presta a conseguire scopi illeciti.
UNA CASSAFORTE
Figurativamente il Trust è assimilabile ad una solida “cassaforte giuridica” nella quale colui che istituisce il Trust (il Disponente) conferisce qualsiasi bene o diritto, al fine di proteggerlo da eventuali, future vicende personali o dall’azione di terzi che ne possano impedire l’utilizzo per il fine o per i soggetti prescelti dal Disponente.
REALIZZARE UN INTERESSE MERITEVOLE DI TUTELA
Tecnicamente il Trust è un rapporto giuridico, in forza del quale il Disponente, per realizzare un proprio interesse meritevole, affida dei beni ad un’altra persona, fisica o giuridica (il Trustee), affinché questa li impieghi, in base alle regole predeterminate dal Disponente nell’atto istitutivo del Trust, in favore di uno o più beneficiari, oppure per il raggiungimento di un certo scopo. Il Trustee non può disporre o gestire i beni affidatigli in modo difforme da quello che è il programma previsto dal Disponente nell’atto istitutivo. Il Disponente può nominare se stesso o un’altra persona quale Guardiano del Trust; questi ha poteri di controllo sull’operato del Trustee, il quale è obbligato a rendere il conto dell’attività compiuta.
PROTEZIONE DEI BENI
Istituendo un Trust, il Disponente non soltanto trasferisce un bene al Trustee indicandogli come esso debba essere impiegato e a favore di chi ma ottiene un effetto protettivo, tipico del Trust, detto di segregazione, la cui ampiezza non ha eguali tra gli strumenti giuridici presenti nel nostro ordinamento.
Scopi del Trust
Vi sono tanti possibili utilizzi del trust quanti ne puo' immaginare la fantasia di un professionista. Il rapporto di trust e' una via di mezzo tra una obbligazione ed una "proprieta' speciale" (ma rimane preferibile la definizione di "intestazione qualificata") che puo' essere utilizzato per moltissimi motivi. Dire trust e' come dire negozio giuridico. Lo scopo del trust deve potere essere sempre considerato meritevole secondo i principi dell'ordinamento giuridico di riferimento.
ALCUNE DELLE FINALITA' ISTITUITE DAI TRUST INTERNI
a. in ambito familiare:
› mantenimento del patrimonio della famiglia unito nel tempo;
› tutela dei figli minori in costanza di separazione o divorzio;
› sostegno economico ai figli che si sposano;
› assistenza a soggetti handicappati, deboli, malati;
› adempimento di obblighi morali.
b. in ambito commerciale:
› controllo di un gruppo industriale;
› gestione di patti di sindacato;
› gestione di operazioni di investimento congiunto in una società;
› costituzione di garanzie per i creditori;
› alienazione di beni gravati da pesi;
› incasso di crediti e loro distribuzione.