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Trust

Perche' fare un TRUST?

Il trust e' uno strumento giuridico utile per tutelare il patrimonio dagli attacchi dei creditori. Il particolare effetto ''segregativo'' fa si' che il patrimonio venga isolato e non sia piu' aggredibile da parte dei creditori del debitore, qualunque cosa succeda. Si verifica cosi' l'effetto di protezione patrimoniale. Attenzione, pero'! Non si deve intendere il trust come un mezzo per eludere i propri obblighi. Infatti, chi si trovasse in ''cattive acque'' e decidesse di utilizzare il trust per mettere al riparo i propri beni, si sottoporrebbe al concreto rischio di azioni revocatorie che vanificherebbero ogni iniziativa di protezione. Senza contare che, nel caso di preesistenti debiti con l'Erario, il conferimento di beni in trust potrebbe avere anche risvolti penali, configurando l'ipotesi di sottrazione di beni.
E' dunque bene programmare per tempo la protezione patrimoniale, proprio come se si trattasse di una polizza assicurativa. Quando viene accumulato un buon patrimonio e gli affari vanno bene, e' il momento ideale per pensare al futuro. 
Inoltre vi sono alcuni soggetti per cui la protezione patrimoniale e' maggiormente consigliata: si pensi a chi svolge professioni ad alto rischio (medici, avvocati, commercialisti, lavoratori autonomi ed altri professionisti) o a coloro che, per patologie croniche o psichiche, non sono in grado di tutelare i propri averi da loro stessi (alcolisti, tossicodipendenti, giocatori d'azzardo, ecc.). In questi casi il trust non tutela solo il debitore, ma anche i suoi famigliari.


MA IL TRUST NON E' SOLO PROTEZIONE PATRIMONIALE.

Con il trust si rimediano infatti a tutti i problemi che nascono per le coppie di fatto (indistintamente, sia etero che omosessuali) per le quali la legge italiana non prevede alcun meccanismo di difesa. Il caso oggi mediaticamente piu' clamoroso puo' essere considerato quello relativo all'eredita' di Lucio Dalla. Come e' noto, il cantautore non ha lasciato testamento e quindi ha di fatto escluso il suo compagno di vita dalla successione, non potendo quest'ultimo assumere la qualita' di erede.
E' bene subito chiarire che non si tratta di una discriminazione tra coppie gay e coppie etero: la legge italiana non tutela in assoluto le coppie di fatto. Cio' che e' successo potrebbe quindi accadere anche nell'ambito di una coppia etero, nel caso uno dei due decedesse senza aver previsto nulla a favore del compagno in sede di testamento.
L'estrema utilita' del trust, in questi casi, appare nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i conviventi, che consentiranno al superstite di poter fare affidamento su una certezza patrimoniale futura.
Ed ancora, il trust svolge effetti socialmente utili nel riconoscere tutela a minori e a soggetti disabili. In questi casi l'ulteriore vantaggio che va ad assommarsi a quelli sopra indicati, consiste nella possibilita' di non doversi rivolgere all'autorita' giudiziaria preposta (giudice tutelare, tribunale dei minori), con conseguente risparmio di tempo e soldi.

Caratteristiche del trust

Il trust e' uno strumento giuridico che, nell'interesse di uno o piu' beneficiari o per uno specifico scopo, permette di strutturare in vario modo "posizioni giuridiche" basate su legami fiduciari.
Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che e' possibile costruire in vista di una finalita' ultima da raggiungere.
I soggetti del trust o, piu' correttamente, le "posizioni giuridiche", sono generalmente tre: una e' quella del disponente (o settlor o grantor), cioe' colui che promuove/istituisce il trust. La seconda e' rappresentata dall'amministratore/gestore (trustee). Il disponente intesta beni mobili/immobili all'amministratore, il quale ha il potere-dovere di gestirli secondo le "regole" del trust fissate dal disponente. La terza e' quella del beneficiario (beneficiary), espressa o implicita. Posizione eventuale e' quella del guardiano (protector).
"Posizioni" e "soggetti" possono non coincidere. Lo stesso soggetto puo' assumere piu' di una posizione giuridica (come, ad esempio, nel "trust autodichiarato" in cui un soggetto e' nel contempo disponente e trustee), cosi' come piu' soggetti possono rivestire una medesima posizione (trust con una pluralita' di disponenti, di amministratori, ecc.).
Modellare un trust in grado di soddisfare un interesse specifico significa individuare le "regole" piu' idonee allo scopo: esse sono quelle elaborate dal disponente (il soggetto che istituisce il Trust) nel quadro normativo di riferimento (Convenzione dell'Aja, leggi straniere sul trust, leggi italiane). Da un trust valido conseguono necessariamente caratteristici effetti: separazione e protezione del patrimonio, intestazione all'amministratore (che non ne diventa proprietario vero e proprio), gestione fiduciaria vincolata e responsabilizzata dei beni. Gli effetti possono coincidere con lo scopo principale/finale per cui e' stato costituito il trust.

Il Trust in Italia

La mancanza, nel diritto civile italiano, di un sistema di norme equitative non e' di ostacolo all'utilizzo del trust. L'istituto trova anzi legittimazione all'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja del 10 luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1 gennaio 1992. Sono ormai numerose le sentenze di tribunali italiani di vario grado che riconoscono gli effetti del trust, con particolare riguardo a quello cosiddetto interno, intendendosi per tale il trust che presenta quale unico elemento di estraneità rispetto all'ordinamento italiano la legge regolatrice, che deve essere necessariamente straniera (generalmente inglese), stante la mancanza nell'ordinamento italiano di norme specifiche in materia.
Per la prima volta in Italia l'istituto e' stato preso in considerazione sotto il profilo fiscale dalla legge finanziaria 2007 e da alcune circolari dell'Agenzia delle Entrate, prima fra tutte la n.48/E del 2007, al solo fine di regolamentarne con chiarezza gli aspetti fiscali e tributari.
Nel diritto italiano l'istituto del trust puo' trovare ampia applicazione per le piu' varie finalita' (gestioni fiduciarie, passaggi generazionali di beni ed aziende familiari, destinazioni di beni a finalità caritatevoli, protezione patrimoniale, ecc). I vantaggi sono evidenti soprattutto con riferimento alla flessibilita' dell'istituto rispetto ai tradizionali e noti strumenti del diritto italiano nonche' ai possibili vantaggi economici. Per questa sua caratteristica il trust bene si presterebbe ad un utilizzo di massa anche in sostituzione di strumenti giuridici piu' tradizionali e diffusi.

I meccanismi del Trust

Il trasferimento di beni nel fondo del trust e' vincolato da un legame che intercorre tra il settlor e il trustee, che e' il cosiddetto patto di fiducia; il settlor (disponente) trasferisce l'intestazione (non la proprieta', cosi' come e' intesa nel diritto italiano) di quei beni perche' vengano amministrati dal trustee nell'interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto stabilito nell'atto istitutivo. Ci sono due elementi caratterizzanti il trust:
� un trasferimento di intestazione;
� l'amministrazione dei beni, che deve essere una amministrazione diligente e volta a favorire il beneficiario.

Soggetti coinvolti

Disponente - Persona fisica o giuridica che istituisce il trust e normalmente conferisce in esso i beni che costituiscono il fondo del Trust. Nella prassi il/i disponente/i operano un conferimento irrevocabile, cosicche' i beni confluiscono nel fondo in via definitiva, uscendo dalla disponibilita' materiale e giuridica (salvo riserve di usufrutto, possesso, etc). Anche il controllo sull'operato del trustee e' esercitato da soggetti diversi dal disponente (protector, beneficiario) cosi' da scongiurare il rischio che il trust possa essere considerato simulato e quindi nullo.

Trustee - Il trustee puo' essere una persona fisica (lo stesso disponente), un professionista di fiducia del settlor, o anche una persona giuridica come ad esempio un fondo pensione. L'atto costitutivo del trust disciplina gli obblighi e i diritti del trustee e, in caso di pluralita' di trustee, i modi di soluzione delle controversie.

Beneficiary - Anche il beneficiary puo' essere una persona fisica (lo stesso disponente) o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente e/o non ancora esistenti al momento della costituzione del trust, come spesso avviene nei trust costituiti a scopo benefico.

Scopi del Trust

Vi sono tanti possibili utilizzi del trust quanti ne puo' immaginare la fantasia di un professionista. Il rapporto di trust e' una via di mezzo tra una obbligazione ed una "proprieta' speciale" (ma rimane preferibile la definizione di "intestazione qualificata") che puo' essere utilizzato per moltissimi motivi. Dire trust e' come dire negozio giuridico. Lo scopo del trust deve potere essere sempre considerato meritevole secondo i principi dell'ordinamento giuridico di riferimento.

Protezione dei beni

Spesso il trust viene istituito a protezione di beni immobili; per esso non e' infatti infrequente l'uso del termine "blindatura patrimoniale". Una delle caratteristiche piu' apprezzate del trust e' infatti la segregazione del patrimonio conferito cosicche' esso risultera' insensibile ad ogni evento pregiudizievole che coinvolge personalmente uno o piu' soggetti protagonisti del trust. Per questa sua utilissima caratteristica il trust viene sempre di piu' impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio puo' essere compromesso da attivita' professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari, ecc.), da comportamenti personali avventati (gioco d'azzardo, uso di droghe e alcool, ecc.) o anche dalla presenza di numerose posizioni debitorie.

Tutela di minori e disabili

Spesso le disposizioni testamentarie prevedono che i minori abbiano un godimento limitato dei beni fino alla maggiore eta' o che i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in trust senza esserne pieni proprietari; un trust avente scopo di tutela di minori e disabili ha il vantaggio di non necessitare di autorizzazioni da parte del giudice tutelare, permettendo cosi' una gestione molto piu' snella e veloce del patrimonio.

Tutela delle coppie di fatto

Allo stato attuale, la legge italiana non tutela (o tutela solo in modo marginale) le coppie di fatto, ovvero persone che convivono senza alcun vincolo coniugale. Il trust puo' quindi essere la soluzione per garantire e tutelare i conviventi in caso di decesso, ma anche nelle ipotesi in cui il rapporto abbia termine. Tutte le coppie di fatto possono quindi regolamentare il regime patrimoniale della convivenza in modo da prestabilire la destinazione dell'intero patrimonio sia nel caso di separazione che nel caso di morte, usufruendo nel contempo di vantaggi fiscali.