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Trust
Perche' fare un TRUST?
Il trust e' uno
strumento giuridico utile per tutelare il
patrimonio dagli attacchi dei creditori. Il
particolare effetto ''segregativo'' fa si' che
il patrimonio venga isolato e non sia piu'
aggredibile da parte dei creditori del debitore,
qualunque cosa succeda. Si verifica cosi'
l'effetto di protezione patrimoniale.
Attenzione, pero'! Non si deve
intendere il trust come un mezzo per eludere i
propri obblighi. Infatti, chi si trovasse in
''cattive acque'' e decidesse di utilizzare il
trust per mettere al riparo i propri beni, si
sottoporrebbe al concreto rischio di azioni
revocatorie che vanificherebbero ogni iniziativa
di protezione. Senza contare che, nel caso di
preesistenti debiti con l'Erario, il
conferimento di beni in trust potrebbe avere
anche risvolti penali, configurando l'ipotesi di
sottrazione di beni.
E' dunque bene programmare per tempo la
protezione patrimoniale, proprio come se si
trattasse di una polizza assicurativa. Quando
viene accumulato un buon patrimonio e gli affari
vanno bene, e' il momento ideale per pensare al
futuro.
Inoltre vi sono alcuni soggetti per cui la
protezione patrimoniale e' maggiormente
consigliata: si pensi a chi svolge professioni
ad alto rischio (medici, avvocati,
commercialisti, lavoratori autonomi ed altri
professionisti) o a coloro che, per patologie
croniche o psichiche, non sono in grado di
tutelare i propri averi da loro stessi
(alcolisti, tossicodipendenti, giocatori
d'azzardo, ecc.). In questi casi il trust non
tutela solo il debitore, ma anche i suoi
famigliari.
MA IL TRUST
NON E' SOLO PROTEZIONE PATRIMONIALE.
Con il trust si
rimediano infatti a tutti i problemi che nascono
per le coppie di fatto (indistintamente,
sia etero che omosessuali) per le quali la legge
italiana non prevede alcun meccanismo di difesa.
Il caso oggi mediaticamente piu' clamoroso puo'
essere considerato quello relativo all'eredita'
di Lucio Dalla. Come e' noto, il cantautore non
ha lasciato testamento e quindi ha di fatto
escluso il suo compagno di vita dalla
successione, non potendo quest'ultimo assumere
la qualita' di erede.
E' bene subito chiarire che non si tratta di una
discriminazione tra coppie gay e coppie etero:
la legge italiana non tutela in assoluto le
coppie di fatto. Cio' che e' successo potrebbe
quindi accadere anche nell'ambito di una coppia
etero, nel caso uno dei due decedesse senza aver
previsto nulla a favore del compagno in sede di
testamento.
L'estrema utilita' del trust, in questi casi,
appare nella regolamentazione dei rapporti
patrimoniali tra i conviventi, che consentiranno
al superstite di poter fare affidamento su una
certezza patrimoniale futura.
Ed ancora, il trust svolge effetti socialmente
utili nel riconoscere tutela a
minori e a soggetti disabili. In questi casi
l'ulteriore vantaggio che va ad assommarsi a
quelli sopra indicati, consiste nella
possibilita' di non doversi rivolgere
all'autorita' giudiziaria preposta (giudice
tutelare, tribunale dei minori), con conseguente
risparmio di tempo e soldi.
Caratteristiche del trust
Il trust e' uno
strumento giuridico che, nell'interesse di uno o
piu' beneficiari o per uno specifico scopo,
permette di strutturare in vario modo "posizioni
giuridiche" basate su legami fiduciari.
Non esiste un rigido ed unitario modello di
trust, ma tanti possibili schemi che e'
possibile costruire in vista di una finalita'
ultima da raggiungere.
I soggetti del trust o, piu' correttamente, le
"posizioni giuridiche", sono generalmente tre:
una e' quella del disponente (o settlor o
grantor), cioe' colui che promuove/istituisce il
trust. La seconda e' rappresentata
dall'amministratore/gestore (trustee). Il
disponente intesta beni mobili/immobili
all'amministratore, il quale ha il potere-dovere
di gestirli secondo le "regole" del trust
fissate dal disponente. La terza e' quella del
beneficiario (beneficiary), espressa o
implicita. Posizione eventuale e' quella del
guardiano (protector).
"Posizioni" e "soggetti" possono non coincidere.
Lo stesso soggetto puo' assumere piu' di una
posizione giuridica (come, ad esempio, nel
"trust autodichiarato" in cui un soggetto e' nel
contempo disponente e trustee), cosi' come piu'
soggetti possono rivestire una medesima
posizione (trust con una pluralita' di
disponenti, di amministratori, ecc.).
Modellare un trust in grado di soddisfare un
interesse specifico significa individuare le
"regole" piu' idonee allo scopo: esse sono
quelle elaborate dal disponente (il soggetto che
istituisce il Trust) nel quadro normativo di
riferimento (Convenzione dell'Aja, leggi
straniere sul trust, leggi italiane). Da un
trust valido conseguono necessariamente
caratteristici effetti: separazione e protezione
del patrimonio, intestazione all'amministratore
(che non ne diventa proprietario vero e
proprio), gestione fiduciaria vincolata e
responsabilizzata dei beni. Gli effetti possono
coincidere con lo scopo principale/finale per
cui e' stato costituito il trust.
Il Trust in Italia
La mancanza, nel diritto
civile italiano, di un sistema di norme
equitative non e' di ostacolo all'utilizzo del
trust. L'istituto trova anzi legittimazione
all'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano
a seguito dell'adesione dell'Italia alla
Convenzione dell'Aja del 10 luglio 1985, resa
esecutiva ed in vigore dal 1 gennaio 1992. Sono
ormai numerose le sentenze di tribunali italiani
di vario grado che riconoscono gli effetti del
trust, con particolare riguardo a quello
cosiddetto interno, intendendosi per tale il
trust che presenta quale unico elemento di
estraneità rispetto all'ordinamento italiano la
legge regolatrice, che deve essere
necessariamente straniera (generalmente
inglese), stante la mancanza nell'ordinamento
italiano di norme specifiche in materia.
Per la prima volta in Italia l'istituto e' stato
preso in considerazione sotto il profilo fiscale
dalla legge finanziaria 2007 e da alcune
circolari dell'Agenzia delle Entrate, prima fra
tutte la n.48/E del 2007, al solo fine di
regolamentarne con chiarezza gli aspetti fiscali
e tributari.
Nel diritto italiano l'istituto del trust puo'
trovare ampia applicazione per le piu' varie
finalita' (gestioni fiduciarie, passaggi
generazionali di beni ed aziende familiari,
destinazioni di beni a finalità caritatevoli,
protezione patrimoniale, ecc). I vantaggi sono
evidenti soprattutto con riferimento alla
flessibilita' dell'istituto rispetto ai
tradizionali e noti strumenti del diritto
italiano nonche' ai possibili vantaggi
economici. Per questa sua caratteristica il
trust bene si presterebbe ad un utilizzo di
massa anche in sostituzione di strumenti
giuridici piu' tradizionali e diffusi.
I meccanismi del Trust
Il trasferimento di beni
nel fondo del trust e' vincolato da un legame
che intercorre tra il settlor e il trustee, che
e' il cosiddetto patto di fiducia; il settlor
(disponente) trasferisce l'intestazione (non la
proprieta', cosi' come e' intesa nel diritto
italiano) di quei beni perche' vengano
amministrati dal trustee nell'interesse dei
beneficiari e nei limiti di quanto stabilito
nell'atto istitutivo. Ci sono due elementi
caratterizzanti il trust:
� un trasferimento di intestazione;
� l'amministrazione dei beni, che deve essere
una amministrazione diligente e volta a favorire
il beneficiario.
Soggetti coinvolti
Disponente -
Persona fisica o giuridica che istituisce il
trust e normalmente conferisce in esso i beni
che costituiscono il fondo del Trust. Nella
prassi il/i disponente/i operano un conferimento
irrevocabile, cosicche' i beni confluiscono nel
fondo in via definitiva, uscendo dalla
disponibilita' materiale e giuridica (salvo
riserve di usufrutto, possesso, etc). Anche il
controllo sull'operato del trustee e' esercitato
da soggetti diversi dal disponente (protector,
beneficiario) cosi' da scongiurare il rischio
che il trust possa essere considerato simulato e
quindi nullo.
Trustee - Il trustee puo' essere
una persona fisica (lo stesso disponente), un
professionista di fiducia del settlor, o anche
una persona giuridica come ad esempio un fondo
pensione. L'atto costitutivo del trust
disciplina gli obblighi e i diritti del trustee
e, in caso di pluralita' di trustee, i modi di
soluzione delle controversie.
Beneficiary - Anche il beneficiary
puo' essere una persona fisica (lo stesso
disponente) o giuridica, un insieme di soggetti
determinati anche genericamente e/o non ancora
esistenti al momento della costituzione del
trust, come spesso avviene nei trust costituiti
a scopo benefico.
Scopi del Trust
Vi sono tanti possibili utilizzi del trust quanti ne puo' immaginare la fantasia di un professionista. Il rapporto di trust e' una via di mezzo tra una obbligazione ed una "proprieta' speciale" (ma rimane preferibile la definizione di "intestazione qualificata") che puo' essere utilizzato per moltissimi motivi. Dire trust e' come dire negozio giuridico. Lo scopo del trust deve potere essere sempre considerato meritevole secondo i principi dell'ordinamento giuridico di riferimento.
Protezione dei beni
Spesso il trust viene istituito a protezione di beni immobili; per esso non e' infatti infrequente l'uso del termine "blindatura patrimoniale". Una delle caratteristiche piu' apprezzate del trust e' infatti la segregazione del patrimonio conferito cosicche' esso risultera' insensibile ad ogni evento pregiudizievole che coinvolge personalmente uno o piu' soggetti protagonisti del trust. Per questa sua utilissima caratteristica il trust viene sempre di piu' impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio puo' essere compromesso da attivita' professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari, ecc.), da comportamenti personali avventati (gioco d'azzardo, uso di droghe e alcool, ecc.) o anche dalla presenza di numerose posizioni debitorie.
Tutela di minori e disabili
Spesso le disposizioni testamentarie prevedono che i minori abbiano un godimento limitato dei beni fino alla maggiore eta' o che i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in trust senza esserne pieni proprietari; un trust avente scopo di tutela di minori e disabili ha il vantaggio di non necessitare di autorizzazioni da parte del giudice tutelare, permettendo cosi' una gestione molto piu' snella e veloce del patrimonio.
Tutela delle coppie di fatto
Allo stato attuale, la legge italiana non tutela (o tutela solo in modo marginale) le coppie di fatto, ovvero persone che convivono senza alcun vincolo coniugale. Il trust puo' quindi essere la soluzione per garantire e tutelare i conviventi in caso di decesso, ma anche nelle ipotesi in cui il rapporto abbia termine. Tutte le coppie di fatto possono quindi regolamentare il regime patrimoniale della convivenza in modo da prestabilire la destinazione dell'intero patrimonio sia nel caso di separazione che nel caso di morte, usufruendo nel contempo di vantaggi fiscali.